1. Si fa seguito alla lettera-circolare prot. LG/TR6494 del 21 dicembre 2007, per rammentare che il prossimo 30 aprile 2008 entrano in vigore nuove disposizioni relative al trasferimento di denaro contante, assegni e libretti al portatore di cui all’art. 49 delDecreto legislativo indicato in oggetto.
ô€‚¾ l’apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e circolari di importo pari o superiore a € 5.000. Tali assegni dovranno riportare sempre il nomeo la ragione sociale del beneficiario;
ô€‚¾ ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante;
􀂾 gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso traente potranno essere girati unicamente ad una banca o a Poste Italiane S.p.A. per l'incasso;
ô€‚¾ il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro. I libretti in essere dovranno essere estinti o ridotti alla soglia di leggeentro il 30 giugno 2009.